In seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute alle sedi della Cisl Scuola, sui certificati di malattia on line, evidenziamo quanto segue:
Con Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012 recante «Definizione delle modalità Tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC» pubblicato in G.U. n. 128 del 4 giugno 2012, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni per malattia al SAC (Sistema di Accoglienza) dell’INPS. Le novità introdotte nello schema di validazione del certificato medico telematico riguardano:
- La comunicazione di inizio ricovero (in caso di ricovero ospedaliero)
- La comunicazione di dimissioni del lavoratore a chiusura del certificato di ricovero
- La messa a punto di alcuni elementi del certificato. In particolare:
- Della dichiarazione del Medico rispetto al ruolo in cui opera (ASL/Libero professionista)
- Della possibilità di fornire ulteriori note sulla diagnosi (solo per il certificato di malattia)
- Della segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapie salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico connesso ad una situazione di invalidità già riconosciuta
- Della possibilità di indicare, oltre alla esecuzione della visita ambulatoriale, anche la visita in regime di pronto soccorso
- Della facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato
Riguardo alla possibilità, da parte del medico, di fornire nel certificato di malattia, ulteriori note sulla diagnosi, ricordiamo che, il datore di lavoro non è legittimato a chiedere e raccogliere certificati di malattia dei dipendenti con l’indicazione della diagnosi salvo il caso in cui sia espressamente previsto da specifiche disposizioni (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Delibera 14 giugno 2007, n. 23), ma anche in questi casi è necessario, comunque, rispettare i principi di proporzionalità e indispensabilità (es. art. 61, Dpr 28.10.1985, n. 782 per il personale della Polizia di Stato).
La stessa delibera del Garante, prevede: “Sulla base degli elementi acquisiti da segnalazioni e quesiti pervenuti all'Autorità, risulta giustificata, alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi, la conoscenza da parte dell'amministrazione di appartenenza di informazioni personali relative all'effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, nonché alla presenza di patologie che richiedono terapie invalidanti, quando il dipendente richiede di usufruire del trattamento di malattia o di permessi retribuiti per le assenze correlate a tali esigenze.”
A tal fine i medici o le strutture sanitarie sono tenuti a compilare e trasmettere alle amministrazioni di appartenenza dei lavoratori il solo attestato di malattia (allegato B), che è stato predisposto, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali e che non contiene l’esplicitazione della diagnosi.
L'attestasto di malattia è stato implementato di tutti gli elementi descritti compresi quelli relativi alle assenze pertinenti ad una patologia grave che richiedono terapie salvavita o alla malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o ad uno stato patologico connesso ad una situazione di invalidità già riconosciuta.
Pertanto la scuola non è legittimata a chiedere la diagnosi neppure in questi casi specifici, in quanto nell'attestato di malattia è già evidenziata la natura dell'infermità, che è l'unico dato che interessa al datore di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme di maggior favore disposte dal CCNL 2007 (vd. art. 17, comma 9 e art. 20).
In allegato il fac-simile della copia cartacea del certificato di malattia (Allegato A), dell' attestato di malattia (allegato B), del certificato di dismissione (Allegato C), dell'attestato di dismissione (Allegato D), della comunicazione di inizio ricovero (Allegato E) .