Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 il nuovo Regolamento con le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità.
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS. La visita può essere disposta anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.
Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità alle prime tre categorie della Tabella A o alla Tabella E allegate al dPR n. 834/1981;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità.
Il medico fiscale è tenuto a redigere il verbale contenente la valutazione medico-legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Il verbale è trasmesso all'INPS e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico.
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore, è data immediata comunicazione al datore di lavoro. Il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.
Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.
Per la ripresa dell'attività lavorativa per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.