2018-11-22 18:15:00

Nelle giornate di celebrazione, come è quella di oggi per la sicurezza delle scuole, diviene ancora più stridente la distanza che dobbiamo dolorosamente registrare tra iniziative, annunci, eventi e la realtà quotidiana delle scuole. Secondo dati di Cittadinanzattiva nell’anno scolastico 2017-2018 vi sono stati nelle nostre scuole 50 crolli. Nei precedenti anni scolastici, dal 2013/2014 al 2016/2017, i distacchi di intonaco censiti sono stati ben 156. Potremmo citare molti altri dati allarmanti.
La costituzione di un Fondo unico per l’edilizia scolastica, l’istituzione di un Osservatorio dedicato e il completamento dell'Anagrafe sull'edilizia scolastica, gli ulteriori interventi annunciati oggi dal Ministro Bussetti di semplificazione per l’utilizzo dei fondi, sono alcune delle tappe percorse negli ultimi anni per intervenire sulla grave situazione edilizia delle nostre scuole. Tuttavia, persino nella giornata odierna la cronaca ha registrato incidenti che hanno coinvolto i nostri allievi negli ambienti scolastici.
In attesa che i provvedimenti ricordati producano il loro effetti per affrontare rischio sismico e di alluvione, la mancanza dei certificati di agibilità statica e l’urgenza di miglioramenti strutturali, occorre intervenire con urgenza ed immediatezza anche sulla manutenzione ordinaria delle scuole; più della metà degli edifici è stata realizzata prima degli anni Settanta.
Gli Enti locali rivestono un ruolo centrale nella manutenzione delle scuole. Infatti nel 77% dei casi, gli edifici scolastici sono di proprietà dei Comuni, mentre nel 9% appartengono alle Province. Tuttavia, per motivi svariati, per un lungo periodo gli Enti locali, pur con grande differenza tra le diverse realtà, non hanno effettuato sufficienti interventi di manutenzione e la situazione degli ambienti didattici è andata sempre più deteriorandosi, nonostante le accorate e ripetute segnalazioni dei dirigenti scolastici. Con l’art. 39 del nuovo Regolamento amministrativo contabile appena pubblicato in GU, invece di richiamare gli enti locali agli obblighi di assicurare almeno la manutenzione ordinaria, si è creata ulteriore confusione.
Nonostante i tanti proclami e le giornate celebrative, con il ricordato art. 39 si giunge all’assurdo di ritenere che il dirigente scolastico possa utilizzare i fondi destinati al funzionamento delle scuole e all’istruzione per intervenire, senza alcuna competenza, né normativa né tecnica, persino sulla riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze. La scuola dovrebbe anticipare i fondi (che non ha), dandone comunicazione all’Ente locale, nella speranza, per la verità vaga, di rimborso e condurre in splendida autonomia interventi riservati alla competenza tecnica degli enti locali.
E’ questo il modo attraverso il quale si pensa di rendere effettiva la protezione dell’incolumità dei nostri allievi? Tutto ciò mentre si celebra con molta enfasi la giornata nazionale per la sicurezza delle scuole. Ci saremmo piuttosto attesi dal Governo, accanto al reperimento di fondi, anche un’iniziativa di riordino del quadro normativo, a lungo rinviata nonostante le previsioni del dlgs 81/2008. La normativa vigente prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso alle scuole siano a carico dell'amministrazione proprietaria. Nello stesso tempo individua il dirigente scolastico quale datore di lavoro ai fini della sicurezza, privo però di poteri di spesa.
Il Dlgs. 81/2008 prevedeva che il quadro normativo fosse completato con l’emanazione di specifici decreti interministeriali per definire “le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o le peculiarità organizzative”. Questi decreti per il settore istruzione non hanno mai visto luce.
Occorre dunque definire con chiarezza le responsabilità e le competenze, tenendo distinte, come affermato dalla Cassazione, le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica (Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2016, n. 30143).
La corretta e chiara ripartizione delle competenze in materia di sicurezza negli edifici scolastici e la corresponsabilità dei rappresentati degli enti locali nella stesura del documento di valutazione del rischio sono a nostro parere condizioni concrete ed essenziali perché sia assicurato un sistema di prevenzione sostanziale e non puramente formale, perché le celebrazioni siano meno amare.

Roma, 22 novembre 2018

Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola

Categoria: