Con il D.M.132 del 4 luglio 2024 vengono disciplinate le procedure per la copertura dei posti di DSGA in caso di assenze superiori a 3 mesi, dando piena applicazione a quanto previsto dall'art. 57 del CCNL 2019/21.
Coerentemente con le disposizioni contrattuali, e come sempre sostenuto dalla CISL Scuola, per tali adempimenti non è prevista alcuna procedura di attribuzione d'ufficio.