Un giudice del tribunale di Pistoia, con sentenza (17/2014) del 27 marzo u.s., ha stabilito il diritto dei precari esclusi dalle graduatorie permanenti ad essere riammessi in tali graduatorie. Il dispositivo del giudice si fonderebbe su una disposizione mai abrogata contenuta nell'articolo 1, comma 1 bis, della legge 143/2004 che regolava le graduatorie permanenti, nel frattempo trasformate in "Graduatorie a Esaurimento". In questa norma del 2004 si stabilisce che l'interessato ha l'obbligo di presentare domanda di permanenza o aggiornamento nelle graduatorie entro un determinato termine, pena l'esclusione dalle suddette graduatorie, con possibilità di reinserimento nella medesima graduatoria, su domanda, nelle tornate successive. L'interessato, sempre secondo questa norma, viene reinserito con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.
Pertanto, alla luce di questa sentenza, suggeriamo a chiunque rientrasse in questa fattispecie e intendesse chiedere la riammissione nelle attuali GAE, di produrre domanda di aggiornamento che inevitabilmente verrà rigettata dall'amministrazione. Successivamente l'interessato dovrà fare ricorso contro il provvedimento di esclusione e chiedere la riammissione nelle suddette graduatorie.