Trasmettiamo in allegato il messaggio n. 77 del 13 giugno 2014 pubblicato sul sito NoiPA con il quale il MEF, tenuto conto della nota prot. n. 30855 del 21/05/2014 della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale – IGOP, nonchè del parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 0050290 del 30 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti in merito agli effetti dei periodi di congedo per assistenza a soggetti con handicap grave ai sensi dell’art. 42, dal comma 5 al comma 5ter, del D.L.vo 151/2001rispetto alla corresponsione della tredicesima mensilità.
Nel messaggio viene evidenziato il parere della Ragioneria che ha affermato che il rateo di tredicesima in quanto voce fissa e continuativa maturata mensilmente deve essere computata nel calcolo dell'indennità da corrispondere.
La nota di NoiPA, specifica inoltre, che "l'esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento" (v. art.42, comma 5 quinquies).
Alla luce di quanto chiarito dall'Amministrazione, riteniamo che tutti coloro che sino ad oggi abbiano fruito del congedo per l'assistenza e della connessa corresponsione della indennità di cui all'art. 42, dovranno chiedere la verifica della corretta determinazione della stessa e l'eventuale corresponsione delle differenze non percepite relative ai ratei di tredicesima mensilità maturati e non corrisposti al momento della fruizione del congedo.