La legge 107/2015 in molte sue parti confligge con principi costituzionali e disposizioni normative e contrattuali. Ciò avviene, ad esempio, nel momento in cui essa lede la libertà d’insegnamento, crea un’autorità salariale nella figura di una sola persona (caso unico nei rapporti di lavoro pubblici), introduce meccanismi di valutazione individuale a cui conseguono premi in denaro che dovrebbero invece seguire la disciplina contrattuale.
A tal fine, fermo restando il doveroso rispetto dell’autonomia professionale dei docenti e del personale ATA e di quella degli organi collegiali di governo della scuola, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda forniscono alcune indicazioni di possibili e pienamente legittimi comportamenti, con lo scopo esclusivo di evitare che la legge 107 possa arrecare grave pregiudizio all'efficacia dell'azione educativa e formativa e alla professionalità del personale scolastico.
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Prerogative del Collegio Docenti
Tale organismo continua a rappresentare una sede fondamentale di partecipazione e di condivisione nel programmare e gestire l’attività della scuola, impegnando la responsabilità e la professionalità di ogni docente a partire dall’individuazione degli obiettivi e delle strategie di un’efficace offerta formativa, secondo quanto la norma assegna alle sue competenze, riconoscendogli “potere deliberante in materia di funzionamento didattico” (d.lvo 297/94, art. 7 comma 2). Una delle competenze ad esso assegnate è quella di deliberare il piano annuale delle attività: tanto più puntuale risulterà la delibera tanto minore sarà il margine di discrezionalità esercitabile dal dirigente scolastico che lo deve attuare. RISPARMIAMO ALLA SCUOLA GLI EFFETTI PIÙ DELETERI DELLA LEGGE 107/2015
Nel rispetto della Costituzione, della libertà d’insegnamento, dell’autonomia degli organi collegiali; alla contrattazione tra le parti il meccanismo di valorizzazione professionale.
Pertanto la delibera dovrà:
· essere quanto più possibile chiara ed esaustiva;
· essere resa pubblica con affissione all’albo e sul sito istituzionale della scuola
Valutazione
Il Collegio dei Docenti, che a settembre è chiamato a scegliere i propri rappresentanti nel Comitato di Valutazione, accompagni tale adempimento:
1. evidenziando le ragioni per cui si ritiene che la modalità configurata dalla legge non valorizzi adeguatamente la professionalità del corpo docente;
2. indicando nel contempo come opportuna la scelta di ricondurre l’individuazione dei criteri di erogazione all’ambito delle intese fra DS e RSU, stante anche la natura di compenso accessorio che la legge stessa assegna a tali emolumenti, rientranti perciò fra le materie soggette a disciplina contrattuale (art. 45 c. 1 del d.lgs 165/01 modificato dal 150/09).
I componenti del comitato di valutazione, espressione del collegio che li ha individuati e scelti, potranno - conseguentemente e coerentemente a quanto indicato nel verbale del Collegio - astenersi dal formulare criteri per l’attribuzione del bonus, qualora non siano frutto di una condivisione all’interno del collegio dei docenti e della necessaria intesa in contrattazione di istituto, limitandosi di fatto a operare per la sola valutazione del periodo di prova ai fini della conferma in ruolo dei neo assunti.
Il Consiglio di istituto, rispetto alla costituzione del Comitato di Valutazione, può muoversi in analogia a quanto suggerito per il Collegio Docenti. Contestualmente potrà richiamare in modo esplicito l’auspicio che, nel rinvio al tavolo negoziale dei criteri e dei compensi per la distribuzione di queste risorse aggiuntive, le stesse siano ripartite con le stesse finalità e criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata per il personale della scuola.
I Dirigenti Scolastici, in un’ottica volta a favorire condizioni di “buon governo” delle istituzioni loro affidate, possono assumere ogni comportamento utile a prevenire occasioni di conflitto valorizzando le prerogative e le deliberazioni degli Organi Collegiali, esercitando la propria leadership con modalità improntate a principi di condivisione e collegialità e ricorrendo alla forma (extracontrattuale) dell’intesa con le RSU, come premessa per garantire il miglioramento della 3 qualità dell’offerta formativa. Peraltro, il comma 82 della legge afferma che il DS “può” individuare sul piano organizzativo e didattico propri collaboratori. Si tratta dunque di un’opportunità e non di un obbligo, che lascia impregiudicata la possibilità del DS di fare riferimento agli Organi Collegiali nella loro completezza. E’ poi opportuno evidenziare che il DS non ha competenza in materia didattica. Infatti, l’articolo 25 del D.Lvo 165/2001, non abrogato dalla legge, attribuisce al dirigente solo funzioni di natura organizzativa e amministrativa (e non didattica), caratterizzandone in tal modo un profilo che la legge non ha modificato (ancora validi risultano gli artt. 4 e 5 del Regolamento). Ogni decisione riguardante l’organizzazione della didattica, ivi compreso quanto concerne le modalità di impiego a tal fine dei docenti (comma 1 art. 5 Regolamento autonomia) non può non tenere conto delle prerogative degli Organi Collegiali, prerogative che vigono nella loro integrità.
Il personale Ata, sia nella sua funzione di componente del Consiglio di istituto (elezione dei rappresentanti di Genitori, Docenti, Studenti nel Comitato di valutazione) sia nella sua eventuale funzione di componente RSU (contrattazione dei criteri per l’assegnazione delle risorse aggiuntive), potrà seguire le medesime indicazioni già illustrate per le altre componenti professionali (Docenti e Dirigenti Scolastici).
Va infine ribadito che attiene alle relazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6 del CCNL, tutto ciò che riguarda le modalità di utilizzo del personale e le ricadute sull’organizzazione del lavoro. In particolare, in riferimento a quanto detto in precedenza, è opportuno che le Rappresentanze Sindacali Unitarie già a settembre chiedano l’apertura del confronto sindacale per definire intese tra le parti sui criteri con cui procedere per utilizzare le risorse comunque destinate a compensi per il personale.
La proroga del contratto precedentemente sottoscritto, per l’anno scolastico 2014-2015 va evitata, in considerazione della particolare complessità della nuova fase che si apre col nuovo anno scolastico, che è anche quello in cui le RSU elette a marzo 2015 sono per la prima volta interamente coinvolte nel processo di definizione del contratto d’istituto. Le RSU provvedano quindi con atto formale a richiedere l’avvio delle trattative per il rinnovo relativo all’anno scolastico 2015-2016, che devono iniziare, come previsto dal CCNL, entro il 15 settembre.