ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E PART TIME
Il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, all'art. 7 comma 12 dispone che per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
Per venire incontro alle esigenze dei tanti docenti trasferiti lontano da casa, il MIUR ha più volte comunicato, anche se solo verbalmente, ai Direttori Regionali che è possibile accogliere richieste tardive di part time per aumentare le opportunità di assegnazione provvisoria dei richiedenti utilizzando anche spezzoni orari. Pertanto gli interessati all'assegnazione provvisoria anche part time, possono presentare specifica domanda nella quale chiedono che contestualmente all'assegnazione provvisoria su spezzone orario sia concesso il relativo part time.
La richiesta di part time va inoltrata all'UST della Provincia di titolarità per il 2016/17 (quella ottenuta con la mobilità) e contestualmente all'UST della Provincia richiesta come assegnazione provvisoria. In allegato forniamo un modello di domanda part time che può essere utile per soddisfare le richieste che gli interessati rivolgono alle nostre sedi.
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA
Nella video-conferenza del giorno 17 agosto il MIUR ha ribadito ai Direttori regionali che il CCNI del 15 giugno, all'art. 7 comma 5, ha precluso la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola nel solo caso di mancata conferma in ruolo per il 2016/2017. Pertanto devono essere accolte tutte le domande di assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola per tutti coloro che hanno effettuato l'anno di prova indipendentemente dal fatto che non abbiano ancora avuto il decreto del superamento (c'è tempo infatti, fino al 31 agosto).
ASSEGNAZIONE SEDE AI DOCENTI NON SODDISFATTI CHE NON HANNO OTTENUTO ALCUN TRASFERIMENTO
Il MIUR si è impegnato ad inviare una mail di chiarimenti a tutti gli USR precisando che:
- ai numerosi docenti che non hanno ottenuto alcun trasferimento (e che quindi sono in esubero sull'intero territorio nazionale) si applica l'art. 2 punto 4 del CCNI sulle Utilizzazioni che prevede testualmente:
"4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell’art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell’allegato 1 del CCNI dell’8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero".
Il MIUR preciserà, pertanto, che a tale personale non si applica il punto 1 del medesimo art. 2 e che nei loro confronti non si procede alle classiche utilizzazioni ma ad assegazione di una sede al termine di tutte le altre operazioni, anche in soprannumero all'organico.
A nostro giudizio, resta fermo che, nei casi in cui i docenti in questione abbiano esigenze di famiglia su provincia diversa da quella di assunzione e sulla quale sono rimasti assegnati, possono produrre domanda di assegnazione provvoria per la provicnia di interesse.