È stato pubblicato l’ulteriore (e speriamo ultimo) parere (vedi allegato) reso dal Consiglio di Stato sul Regolamento relativo al corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici. La Commissione Consultiva per gli Atti normativi si era infatti già espressa con parere n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016) il 28 settembre scorso. Il Miur aveva recepito la quasi totalità delle indicazioni già fornite dal Consiglio di Stato, ma ha dovuto anche tener conto delle osservazioni formulate dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e delle osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così, dopo la pronuncia del CSPI resa il 10 maggio 2017, è stato necessario inviare nuovamente lo schema di Regolamento al parere della Commissione Consultiva. Questo ulteriore parere dovrebbe ora aprire la strada alla rapida emanazione dell’atteso Regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici.
Il Consiglio di Stato, come aveva già fatto nel precedente parere, avanza osservazioni circa le tecniche redazionali e richiama la necessità di motivare adeguatamente l’eventuale non accoglimento di alcune proposte modificative; introduce inoltre precisazioni circa la composizione delle Commissioni e del Comitato tecnico scientifico.
Nel merito, l’osservazione più rilevante è relativa alla prova prevista al termine del corso selettivo di formazione dirigenziale e di tirocinio. Infatti il testo del Regolamento prevedeva che al termine del tirocinio i candidati fossero ammessi al colloquio finale, il cui superamento avrebbe consentito l’inserimento nella graduatoria generale di merito. Il Consiglio di Stato ritiene invece che le prove orali possano non essere sufficienti e suggerisce pertanto l’opportunità di prevedere anche una prova di carattere teorico pratico.
Per il resto, appare sostanzialmente confermato l’impianto già noto, seppure con alcune modifiche.
Al concorso per l'accesso al corso-concorso potrà partecipare il personale docente che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. I cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all’entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo come indispensabile requisito di ammissione.
Nella nuova versione del Regolamento viene introdotta una disposizione che disciplina una banca dati dei quesiti per l’eventuale prova preselettiva (certamente da mettere in conto nella prossima tornata concorsuale, considerata la platea dei probabili partecipanti) e la pubblicità degli stessi quesiti prima dell’avvio della prova (“I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova”).
In esito alla prova preselettiva, sarà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale, oltre tutti coloro che conseguiranno un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile.
La prova scritta consisterà in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera sarà articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Non ci sono modifiche riguardo alla prova orale nella quale, oltre alla verifica della conoscenza delle materie di esame e della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, si prevede “una verifica della conoscenza e dell’uso degli strumenti informatici e delle tecnologie dell’informazione”
È confermata anche la soglia prevista per l’accesso al corso selettivo di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi candidati in numero corrispondente a quello dei posti maggiorato del 20%.
Viene confermata la possibilità che il corso di formazione dirigenziale e tirocinio possa essere organizzato a livello regionale. Sono previsti due mesi di formazione generale in presenza e quattro mesi di tirocinio integrati da momenti di formazione erogabili anche a distanza. Al tirocinio saranno ammessi tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale;
Durante lo svolgimento del corso di formazione e tirocinio, i partecipanti potranno beneficiare del semiesonero dal servizio.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infine di non porre rilievi rispetto alla Tabella A allegata al Regolamento, citandone espressamente il passaggio delle premesse in cui si afferma “di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente”.