Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017 la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, che definisce altresì le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli studenti svolgono esperienze in regime di alternanza per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali, e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. Il regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.
I diritti
un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
il supporto di un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e di un tutor della struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor;
il riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti alla fine di ciascun percorso di alternanza, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica;
esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione;
Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.
I doveri
rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza;
garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto;
rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.
relazionare, al termine dell'attività di alternanza, in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.
Gli studenti destinatari di eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle suddette regole possono proporre reclamo, entro trenta giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza.
Salute e sicurezza
Gli studenti ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante. È di competenza dei dirigenti scolastici l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante.
Agli studenti è garantita la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa vigente, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
Gli studenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.
Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento sul territorio regionale.