Con una lunga e dettagliata nota (n. 5636 del 2 aprile 2019) firmata dal Direttore Generale per gli Ordinamenti, il MIUR dichiara che non possono essere ritenuti validi per l’accesso all’insegnamento, sia su posto comune che di sostegno, i titoli conseguiti in Romania al termine dei percorsi di studio denominati “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”.
La nota fa seguito ad un approfondito confronto con le competenti autorità rumene, dal quale emerge che i titoli di cui sopra, non essendo considerati sufficienti per l’esercizio della professione di insegnante in Romania, non possono di conseguenza essere fatti valere a tal fine nemmeno in territorio italiano.
Viene anche evidenziato, per quanto riguarda i titoli di sostegno, come non vi sia corrispondenza tra l'ordinamento scolastico italiano e quello rumeno, in cui i soggetti con disabilità frequentano apposite scuole speciali, a differenza di quanto avviene in Italia con l'integrazione nelle classi comuni degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali.
Oltre all'interlocuzione con le autorità rumene, il MIUR precisa di aver acquisito sulla questione anche il parere del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), membro della rete NARIC (National Accademie Recognition Information Centres) dell'Unione Europea, il quale ha chiarito che la qualifica acquisita nei corsi di formazione psicopedagogica "Adeverinta" non è titolo sufficiente per l'esercizio della professione di insegnante.
Per quanto contenuto nella nota, le richieste di riconoscimento di tali titoli sono da considerarsi rigettate.