Premessa
L’emergenza che il nostro Paese sta fronteggiando da due settimane a seguito della insorgenza del contagio da coronavirus (COVID-19) va affrontata nelle sedi scolastiche con il massimo rigore e la massima disponibilità a risolvere ogni problema che si presenti sotto ogni profilo: didattico, organizzativo, amministrativo, sanitario, contrattuale.
Si tratta di una situazione eccezionale: proprio per questo, tutte le energie, dei singoli e delle organizzazioni sindacali, vanno indirizzate a evitare innanzitutto il contagio e, in secondo luogo, a utilizzare ogni possibile strategia didattico educativa in favore degli alunni insieme alla tutela dei diritti di ogni singolo lavoratore che opera nella scuola (Dirigente, Docente, Educativo, ATA).
Il ruolo delle autorità pubbliche, il ruolo della scuola
In materia di emergenza sanitaria, tema su cui le scuole non hanno alcuna specifica competenza, si devono seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che le autorità preposte (Governo, Ministero dell’Istruzione, Prefetture, Regioni, Comuni) emanano di volta in volta.
Fanno testo, dunque, in modo particolare il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, il DPCM del 1 marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, la pagina tematica e le FAQ esplicative emanate dal Ministero dell’Istruzione.
Le scuole, coordinandosi in modo particolare con le proprie autorità territoriali di riferimento (Uffici Scolastici Regionali, Ambiti Territoriali e Prefetti), devono operare in piena sintonia con le indicazioni emanate dalle autorità stesse.
È noto che, in relazione al livello di contagio, i territori interessati sono stati raggruppati in tre zone per le quali vengono impartite modalità diverse di comportamento cui attenersi sia alla cittadinanza, sia ai dirigenti e ai lavoratori che operano nei settori pubblici e in particolare nelle scuole. Le aree territoriali sono così classificate: comuni ad alto rischio (zona rossa), regioni e province a rischio moderato (zona gialla), parte rimanente del Paese.
Le azioni da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio
In questo quadro, difficile e inedito, ad eccezione della misura di sospensione delle visite guidate e viaggi di istruzione e di quelle di ordinaria e straordinaria igiene contenute nelle disposizioni del DPCM 1° marzo 2020, da ritenersi valide per tutte le scuole del Paese, occorre tenere conto delle specifiche e diversificate istruzioni impartite per le zone classificate a rischio dalle autorità sanitarie e amministrative, che hanno comportato nelle zone rosse la chiusura delle scuole fino all’8 marzo e la sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche fino al 15 marzo.
Nelle scuole occorre, secondo le istruzioni impartite dalle autorità, contemperare varie esigenze:
1. Evitare il concorso di molte persone nel medesimo luogo.
2. Evitare ove possibile riunioni collegiali
3. Evitare che l’emergenza rechi danno ai lavoratori (scadenze per i pensionandi, immissioni in ruolo, trasmissione dati indifferibili, stipendi per i supplenti ecc.).
4. Praticare interventi igienici indispensabili (come ad esempio la rimozione dei cibi rimasti nelle mense o nelle dispense)
5. Assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di particolari istituzioni scolastiche (come ad esempio istituti agrari, convitti, educandati)
6. Ridurre al minimo, nelle zone a rischio contagio, gli spostamenti da casa al lavoro. Per fare un esempio, nella sola Emilia Romagna, tali spostamenti coinvolgono la circolazione di almeno 15.000 unità di personale Ata.
Modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa
L’indicazione di favorire modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa è rivolta, senza distinzione alcuna, a tutte le scuole.
Il lavoro flessibile è previsto al fine di non interrompere del tutto l’attività amministrativa. È una modalità per la cui attivazione l’esercizio del potere datoriale (in questo caso del dirigente scolastico) può esplicarsi in vario modo, tenendo conto delle specifiche situazioni e degli elementi che le caratterizzano.
In questo quadro è necessario che le scuole prevedano misure adeguate a contemperare le esigenze indifferibili del servizio e la necessaria tutela della salute dei lavoratori.
Le misure adottate, nel quadro generale di un obiettivo di contenimento dei rischi di contagio, devono tendere a dare continuità alla prestazione lavorativa al fine di garantire il fondamentale diritto all’istruzione.
Di seguito alcuni indicazioni distinte per tipologia di personale e di ruolo svolto:
Personale docente
Attivare la didattica a distanza, ove possibile, in ragione della situazione e delle tecnologie a disposizione della scuola, secondo le modalità di carattere metodologico-didattico indicate dal Collegio dei Docenti, per la durata della sospensione delle attività didattiche (fino al 15 marzo)
Svolgere le riunioni di carattere collegiale attraverso modalità telematica laddove in presenza non sia possibile garantire le prescritte misure igienico-sanitarie (ad es. distanza tra i partecipanti, locali ampi ed arieggiati, ecc.).
NB:
1) tutte le attività funzionali all’insegnamento debbono essere contenute nel monte ore previsto dall’art. 29 del CCNL 2016/2018
2) laddove non sia possibile svolgerle secondo le modalità indicate, potranno essere riprogrammate
SUPPLENZE DEL PERSONALE
Ricordiamo che anche durante i periodi di chiusura o sospensione dell’attività didattica, ancorché si tratti di una situazione straordinaria, restano in vigore le disposizioni in materia di supplenza per tutto il personale.
Personale docente
In particolare per il personale docente l’art. 7 (commi 4 e 5) del regolamento delle supplenze (Dm 131/2007) prevede l’istituto della conferma e/o della proroga.
Per quanto riguarda eventuali proroghe che intervengono nel periodo interessato dalla chiusura o sospensione delle attività didattiche vale anche l’articolo 40 del CCNL 2007 che al comma 3 prevede il diritto alla proroga senza soluzione di continuità a determinate condizioni.
Nello specifico:
a) la supplenza già conferita mantiene la propria validità fino alla naturale scadenza del contratto stipulato
b) nel caso in cui la supplenze termini all’interno del periodo di sospensione delle attività didattiche/chiusura scuola ed il titolare prosegua l’assenza senza soluzione di continuità si applica l’istituto della conferma da conferire al medesimo supplenze a partire dalla ripresa delle attività didattiche/riapertura della scuola, come previsto dal comma 5 dell’art 7 del DM 131/2007
c) nei casi in cui è stata prevista la modalità di “didattica a distanza” durante il periodo di sospensione delle lezioni, il personale docente supplente ha diritto alla proroga della supplenza precedentemente conferita anche per dare seguito all’attività d’insegnamento a distanza che lo coinvolge
d) eventuali proroghe, come previsto dall’art. 40, comma 3 CCNL 2007, intervengono qualora il docente titolare si assenti da una data anteriore di almeno 7 giorni prima e si prolunghi fino a 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni; in questo caso vale l’oggettiva e continuativa assenza del titolare
Personale ATA
Per il personale ATA, la nota MIUR n° 3895 del 28/8/2019 prevede l’istituto della proroga.
Per quanto concerne i posti residuati a seguito della procedura di stabilizzazione del personale ex LSU le supplenze temporanee fino al 31/3 andranno conferite, in presenza di esigenze di servizio, anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica; in caso diverso dalla ripresa delle lezioni.
Roma, 5 marzo 2020
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CISL SCUOLA Via Angelo Bargoni, 8 |
UIL SCUOLA RUA Via Marino Laziale, 44 |
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GILDA UNAMS Via Aniene,14
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