Il Ministero dell'Istruzione ha diramato nella giornata di ieri una nota di chiarimento (prot. 1494 del 26 agosto 2020, a firma del Capo Dipartimento Istruzione) sulle attività di recupero (PAI) e di integrazione degli apprendimenti (PIA) introdotte come attività ordinarie dal D.L.22/2020 e dall'O.M. n.11 del 16/05/2020. Le scuole potranno, nell'ambito della programmazione dell’attività formativa deliberata dal Collegio dei Docenti, organizzare fin dal 1° settembre e per tutto il prossimo anno scolastico attività di recupero e di integrazione degli apprendimenti per colmare le lacune conseguenti al lungo periodo di lockdown nel quale l'attività didattica in presenza è stata a lungo sospesa nel corso dell'anno scolastico 2019/2020.
Come previsto nell'O.M. del 16 maggio scorso, le modalità per lo svolgimento delle attività di recupero e di integrazione degli apprendimenti, predisposte dai consigli di classe, sono stabilite dalle singole autonomie scolastiche attraverso una procedura che la nota del 26 agosto riporta in modo dettagliato. Saranno quindi i Dirigenti, a seguito di deliberazione adottata dal collegio dei docenti, a definire le modalità con cui verranno svolte le attività di recupero e integrazione degli apprendimenti. Queste, in quanto deliberate dal Collegio Docenti, costituiscono obbligo di prestazione lavorativa per i docenti interessati.
Nel confronto con il Ministero che ha preceduto la pubblicazione della nota la Cisl Scuola, insieme alle altre OO.SS., ha sostenuto la necessità di prevedere esplicitamente e in via generale la possibilità di compensare, attraverso le risorse del MOF gestite nell'ambito della contrattazione integrativa di istituto, l'attività dei docenti impegnati nelle attività in questione. La nota invece esclude che possano dar luogo a compensi le attività svolte prima dell’inizio delle lezioni, ritenendo che le stesse non siano “automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio"; possibilità di compenso che invece viene ammessa per le attività aggiuntive svolte, oltre l'orario di cattedra, dopo l'inizio delle lezioni.
Importante richiamare le funzioni assegnate al Collegio dei docenti, cui spetta precisare in dettaglio, nelle proprie deliberazioni, strategie e modalità di attuazione delle attività in questione, come inequivocabilmente indicato dall'art.1, comma 2 del D.L.22/2020, che con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione (legge 6 giugno 2020, n. 41) testualmente recita: “Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche”.
Sarà pertanto la delibera del Collegio dei docenti a dover indicare criteri, modi e tempi cui attenersi nella programmazione e nell'organizzazione delle attività.
Al riguardo, non è di poco conto il fatto che in molte scuole, in fase di immediato avvio dell'anno scolastico, saranno ancora molto numerose le cattedre scoperte, considerato che in base al cronoprogramma del ministero le operazioni di nomina dei supplenti non potranno avvenire che dall'8 settembre in poi. Grande attenzione va inoltre posta sulla necessità che la programmazione di attività didattiche in presenza veda garantita l’attuazione scrupolosa di tutte le misure di prevenzione del contagio e tutela della salute previste dal Protocollo per il rientro a scuola in sicurezza.
Per quanto riguarda le risorse a disposizione delle scuole per compensare le attività di recupero ed integrazione, è bene ricordare che le recenti disposizioni normative sulla ripresa delle attività didattiche in presenza e sui maggiori impegni che riguarderanno tutto il personale scolastico prevedono un incremento del MOF in misura che sarà presto definita con decreto interministeriale, nonché la disponibilità di parte dei risparmi relativi agli esami di stato, che saranno a breve certificati.
La convocazione dei sindacati al Ministero, per lunedì 31 agosto, per l'avvio della trattativa per il CCNI sul MOF 2020/2021, che ci auguriamo di sottoscrivere al più presto, offre l’opportunità di definire rapidamente un quadro certo di riferimento che consenta alle scuole di conoscere quanto prima l’entità delle risorse disponibili e di avviare da subito la contrattazione di istituto, nella quale definire le modalità di riconoscimento dei maggiori impegni connessi a tutte le necessarie attività per la realizzazione del Piano dell'offerta formativa, ivi comprese tutte quelle riconducibili al PIA e al PAI.